BROKER ASSICURATIVO AUTO

L’assicurazione auto si divide in due garanzie: RCA (Responsabilità Civile Auto) E ARD (Auto Rischi Diversi). Vediamo le due soluzioni assicurative nel dettaglio.

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GARANZIA RCA

La Garanzia RCA – Responsabilità Civile Auto – è obbligatoria ai sensi della legge 990/1969 per qualunque veicolo a motore in Italia. La garanzia serve a tutelare il conducente e/o proprietario dalla Responsabilità Civile contemplata dall’Art. 2094 del c.c., per i danni causati a terzi, cose o persone dalla guida del veicolo, nei limiti dei massimali stabiliti nel contratto.

GARANZIA ARD

Le Garanzie ARD – Auto Rischi Diversi – sono molteplici, non sono obbligatorie e permettono di personalizzare il Contratto in base alle proprie esigenze:

    • incendio/furto;
    • kasko;
    • kasko collisione (con veicolo identificato);
    • assistenza stradale;
    • cristalli;
    • eventi naturali o sociopolitici;
    • atti vandalici;
    • tutela legale;
    • infortuni del conducente.

I VANTAGGI DI AFFIDARSI AD UN BROKER PER L’ASSICURAZIONE DELLA TUA AUTO E DEI TUOI MEZZI

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F.A.Q. DOMANDE FREQUENTI SULL'ASSICURAZIONE AUTO

Il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, sempre che ne sia accertata la responsabilità. Il proprietario del veicolo è responsabile, insieme al conducente, salvo non riesca a provare che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà (Art. 2054 c.c.).

È il sistema di tariffazione prevalentemente utilizzato per autovetture, motocicli e ciclomotori, e contempla la variazione in aumento o in diminuzione del premio ad ogni scadenza annuale in relazione alla condotta di guida del proprietario nel tempo, mediante l’assegnazione del contratto ad una categoria – classe di merito – che migliora in assenza di sinistri mentre peggiora in presenza di sinistri provocati anche solo in concorso di colpa, durante un periodo di tempo denominato “periodo di osservazione”. In caso di polizza stipulata per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura e termina sessanta giorni prima della scadenza annuale. Per le annualità successive – in caso di rinnovo con la stessa Impresa – il periodo di osservazione inizia due mesi prima della decorrenza del rinnovo e termina due mesi prima della scadenza annuale. L’evoluzione della classe di merito avviene in base a una scala di valutazione elaborata autonomamente da ciascuna compagnia (cd. classi di merito interne). Al fine di garantire comparabilità tra i diversi sistemi adottati dalle imprese l’ISVAP ha istituito la classe di merito di conversione universale – CU ed ha prescritto che l’attestato di rischio indichi entrambe le classi di merito, quella “interna” e la corrispondente classe di conversione universale – CU. Le classi universali CU vanno dalla numero 1 alla numero 18. Chi si assicura per la prima volta parte dalla classe 14. In relazione a disposizioni di legge più recenti, chi si assicura per la prima volta potrà usufruire della classe di merito di uno dei membri facenti parte il suo stato di famiglia. Tale norma non vale per le Persone Giuridiche.

Le condizioni contrattuali Bonus Malus prevedono la possibilità per l’assicurato di rimborsare alla Compagnia gli importi liquidati a titolo definitivo nel corso del periodo di osservazione per sinistri rientranti o meno nella procedura di risarcimento diretto e di usufruire del Bonus come se non si avesse avuto alcun sinistro. Questa può rappresentare un’opportunità importante da utilizzare nei casi di sinistri di modesta entità, poiché consente di evitare il Malus e la conseguente maggiorazione di premio.

L’attestato di rischio è il documento che rappresenta la storia dei sinistri del veicolo. Esso riporta i sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni e, in caso di tariffa bonus malus, le classi di merito di provenienza e di assegnazione attribuite da ogni Impresa, con riferimento al proprietario del veicolo, in base a regole interne.
Se il contratto RCA non viene rinnovato alla scadenza annuale e non viene sostituito o viene sospeso per mancato utilizzo del veicolo, o comunque in tutti i casi in cui l’auto non viene più utilizzata (per vendita, rottamazione, etc.), l’ultimo attestato di rischio conseguito, e quindi la classe di merito raggiunta, conserva validità per cinque anni.

L’attestato di rischio deve essere richiesto all’Impresa di Assicurazioni con la quale si ha in essere il Contratto RCA.

Il costo della polizza RCA può variare per le diverse Imprese di Assicurazioni.
I fattori che influiscono sui costi del Contratto sono diversi: il luogo di residenza del Contraente, l’età anagrafica del Contraente, l’attività svolta, la Classe CU – Classe di merito Universale – il periodo di osservazione pregresso, il numero di sinistri pregresso, il massimale assicurato e il tipo di vettura assicurata.

Il massimale è la somma massima per la quale l’assicurato ha deciso di garantirsi. Nel caso in cui la somma garantita non fosse sufficiente a liquidare tutti i danni provocati, il responsabile del danno sarebbe tenuto ad indennizzare la parte residuale.

I massimali variano per le diverse Imprese di Assicurazioni, il minimo di legge obbligatorio a seguito del DLGS 198/2007 è pari a 2.500.000 € per sinistro e per danni alle persone, e 500.000 € per sinistro e per danni alle cose. Alcune Imprese garantiscono un massimale illimitato.

L’assicurazione copre i danni causati dal veicolo anche quando alla guida non vi sia il proprietario. Alcune Imprese pongono dei vincoli alla guida come il divieto di guida per chi non ha compiuto 26 anni di età e la guida unica, ovvero riservata alla sola persona descritta nel Contratto di polizza. Queste opzioni vengono adottate da chi vuole risparmiare sul premio sapendo che non ha necessità di avere la guida libera.

In questo caso la Compagnia applicherà all’eventuale indennizzo del sinistro la percentuale di scoperto prevista nel Contratto che rimarrà, pertanto, a carico dell’assicurato.

Lo scoperto è la percentuale del danno che rimane a carico dell’assicurato. Questo vuol dire che se una garanzia prevede uno scoperto del 10%, la Compagnia rimborserà nei limiti del massimale assicurato il danno meno il 10%.

No, tuttavia ci sono casi in cui la Compagnia, dopo aver pagato il sinistro, si rivale sull’assicurato. I casi più frequenti sono:

      1. guida con patente scaduta;
      2. guida in stato di ebbrezza;
      3. guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
      4. guida di veicoli con pneumatici non omologati;
      5. danni ai passeggeri se il loro numero è superiore a quello indicato nel libretto di circolazione;
      6. responsabile del danno sarebbe tenuto ad indennizzare la parte residuale.

Entro tre giorni dalla data del sinistro è necessario inviare alla propria Compagnia di Assicurazione o al proprio Broker, la denuncia scritta di sinistro.
Il consiglio è di effettuare la denuncia utilizzando il modulo blu (constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro): una compilazione completa accelera la procedura di liquidazione del danno.

In alternativa si potrà inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno alla propria assicurazione facendo attenzione che in essa siano indicati i dati relativi ai veicoli coinvolti, generalità dei proprietari e dei conducenti, luogo, data, ora e dinamica del sinistro, eventuali testimoni, natura dei danni derivati (danni materiali all’autovettura o danni fisici alla persona).

Il rimborso: procedura CID e procedura ordinaria

Procedura “Convenzione Indennizzo Diretto” (CID)

La procedura “Convenzione indennizzo diretto” (CID), consente all’assicurato che abbia in tutto o in parte ragione, di ottenere il risarcimento dei danni direttamente dalla propria assicurazione.

Presupposti essenziali per attivare questo tipo di procedura:

    • modulo blu firmato da entrambi i conducenti;
    • veicoli coinvolti massimo due (escluse macchine agricole e ciclomotori);
    • danni alla persona non superiori ad € 15.000 (per i danni materiali non sussiste limite).

Le parti coinvolte nell’incidente, dopo aver compilato e sottoscritto il modulo blu, devono trasmetterne una copia alla propria assicurazione attraverso raccomandata a/r, dando così inizio alla procedura d’indennizzo.

Procedura ordinaria di risarcimento

Ogni qual volta non sia attivabile la procedura CID, bisognerà ricorrere alla “procedura ordinaria” per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
In tal caso il danneggiato chiederà il pagamento dei danni all’Impresa che assicura chi ha provocato l’incidente attraverso una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a cui andrà allegata una copia del modulo blu o, in mancanza, una dettagliata descrizione del sinistro. Nel caso in cui dal sinistro siano derivati anche danni alla persona è opportuno allegare tutta la relativa documentazione medica.

La durata del Contratto è di un anno a partire dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato pagato il premio. Se alla scadenza il contraente non paga i premi successivi (i premi alla scadenza annuale o anche le rate successive alla prima in caso di pagamento frazionato), il contratto si sospende dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza. Nei Contratti a tacito rinnovo esiste un periodo di quindici giorni dalla scadenza del premio, sia quella annua che quelle infrannuali se il pagamento è frazionato (periodo di tolleranza o di comporto) durante il quale l’assicuratore è obbligato per legge nei confronti del danneggiato per gli eventuali sinistri causati dal proprio assicurato, nonostante che questi non abbia ancora pagato il premio e salvo che non abbia presentato disdetta, nel qual caso la garanzia assicurativa cessa di avere efficacia il giorno stesso della scadenza annua. Nei Contratti senza tacito rinnovo – a scadenza secca – il periodo di tolleranza si applica di diritto solo alle scadenze infrannuali (cioè alle rate successive alla prima in caso di pagamento frazionato) e non alla scadenza annuale, quando il Contratto cessa automaticamente di avere effetti. È opportuno tuttavia controllare le condizioni contrattuali poiché spesso le Imprese prevedono il periodo di tolleranza anche in questo tipo di Contratti subordinandolo però, nella maggior parte dei casi, alla stipula della nuova polizza presso di se entro lo stesso termine di 15 giorni.

Si può stipulare una polizza RCA o a proprio nome (cioè si può essere contraenti) anche se il veicolo non è di proprietà. Tuttavia la classe di bonus-malus indicata sull’attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo e non al contraente. Il contraente può cambiare da un’annualità all’altra, e può sempre utilizzare la classe bonus-malus riferita al proprietario del veicolo, purché questi rimanga invariato.

In caso di furto del veicolo, il contratto cessa di avere effetto dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. L’assicurato ha diritto al rimborso della parte di premio relativa al periodo che va dal giorno successivo alla denuncia a quello di scadenza indicato nel certificato di assicurazione, detratto un importo corrispondente all’imposta sulle assicurazioni e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale pagati dalla compagnia.
Attenzione, non si deve confondere la durata della copertura obbligatoria RCA con quella volontaria contro il furto, solitamente prestata in accessorio alla prima, che rimane di un anno nonostante il furto, con l’obbligo del contraente di continuare a pagare le eventuali rate residue successive al furto fino alla scadenza annua del contratto.

Sì, per quei Paesi dove è prevista automaticamente la copertura in polizza, indicata sulla Carta Verde (certificato internazionale di assicurazione), che si deve richiedere all’Assicurazione prima di effettuare il viaggio. Per gli Stati non aderenti al sistema Carta Verde (es. Stati Uniti, Canada), bisogna stipulare in loco un’apposita copertura assicurativa. In tutte le polizze sono inoltre indicati i Paesi per i quali è già automaticamente estesa la copertura assicurativa, e pertanto non serve la Carta Verde.

È un fondo, sostenuto da una percentuale dei premi assicurativi RCA versati, che interviene nei limiti dei massimali obbligatori, in caso di:

      • sinistri causati da veicoli non identificati, solo per i danni alle persone;
      • sinistri causati da veicoli non assicurati, per i danni alle persone e per i danni alle cose;
      • sinistri causati da veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.

 

La richiesta di risarcimento in questo caso va inoltrata a CONSAP SPA – Servizio Fondo di Garanzia per le vittime della strada, Largo Tartini 4, 00198 Roma.

Se l’incidente con il veicolo straniero è avvenuto in Italia, occorre inviare richiesta di risarcimento tramite lettera raccomandata A/R, contenente dettagliata descrizione del sinistro, danni subiti, dati dei veicoli e dei conducenti, a UCI (Ufficio Centrale Italiano), Corso Sempione, 39 – 20121 Milano, che comunicherà al danneggiato il nominativo della Compagnia incaricata di liquidare il danno.
Se l’incidente è invece avvenuto all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente alla Compagnia del veicolo responsabile dell’incidente e all’Ente straniero equivalente del nostro UCI. È quindi opportuno, al momento del sinistro, individuare esattamente l’assicuratore del veicolo straniero.

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