POLIZZA INFORTUNI
La polizza infortuni ha lo scopo di proteggere economicamente la famiglia dagli incidenti più gravi, che potrebbero minare la tranquillità familiare, e in particolare:
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- garantire la sicurezza economica necessaria al sostentamento dei superstiti;
- garantire ai figli la possibilità di portare comunque a termine i progetti di studio o lavoro;
- garantire la sicurezza economica ad un familiare non autosufficiente, qualora dovesse restare solo;
- garantire la possibilità di onorare gli impegni finanziari in corso (mutui, prestiti o altro).
Le principali garanzie assicurative dei Contratti:
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- Caso Morte;
- Invalidità Permanente da Infortunio;
- Invalidità Permanente da Malattia;
- Morte e Invalidità da qualsiasi causa;
- Rimborso delle spese mediche ed ospedaliere a seguito di infortunio o malattia;
- Diaria giornaliera, in caso di assenza dal lavoro per infortunio;
- Diaria da ricovero e convalescenza;
- Long Term Care (ovvero copertura per una sopraggiunta perdita di autosufficienza).
F.A.Qs - FORMULIAMO ALCUNI QUESITI CHIARIFICATORI
Perchè la salute è un bene importante e stipulare una polizza Infortuni permette di tutelare il proprio patrimonio e di salvaguardare il reddito familiare anche se dovesse venire a mancare l’apporto di uno dei componenti del nucleo a seguito di infortunio grave o morte.
È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano come per conseguenza la morte o una invalidità permanente.
È considerata malattia ogni alterazione dello stato di salute dell’Assicurato, non dipendente da infortunio.
È considerata invalidità permanente da malattia la diminuita capacità lavorativa o la perdita definitiva e irrimediabile della capacità stessa ad una qualsiasi occupazione proficua, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall’Assicurato.
La vita di ognuno di noi è diversa sia nel senso delle attività che della salute, ma ci accomuna il fatto che, come da bambini abbiamo necessità di essere accuditi dai genitori, così nella tarda età, salvo casi particolari, siamo bisognosi di assistenza se non in grado di essere autosufficienti.
La polizza LTC prevede proprio la liquidazione di una rendita in grado di sostenere le spese di assistenza in caso di non autosufficienza dell’assicurato che non sia in grado di compiere, in maniera presumibilmente definitiva, almeno 4 su 6 delle ADL (Activities of Daily Living) sotto definite, neanche con l’aiuto di mezzi meccanici.
La definizione dello stato di Non Autosufficienza prende in considerazione le seguenti ADL:
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- muoversi nella stanza: l’assicurato, nonostante l’utilizzo di stampelle o di una sedia a rotelle, necessita dell’aiuto di un’altra persona per la propria mobilità;
- alzarsi e mettersi a letto: l’assicurato non è in grado di recarsi a letto o di lasciare il letto senza l’aiuto di un’altra persona;
- vestirsi e svestirsi: l’assicurato non è in grado di vestirsi o svestirsi senza l’aiuto di un’altra persona, nonostante l’uso di abiti idonei;
- consumare cibi e bevande: l’assicurato non è in grado di mangiare e di bere senza l’aiuto di un’altra persona, nonostante l’uso di posate e recipienti per bere idonei;
- lavarsi, pettinarsi e farsi la barba: l’assicurato deve essere lavato, pettinato ed eventualmente rasato da un’altra persona, non essendo in grado di eseguire i movimenti del corpo necessari;
- funzioni fisiologiche: l’assicurato necessita dell’aiuto di un’altra persona poiché non è autonomamente in grado di espletare le normali funzioni fisiologiche e tutti gli atti di elementare igiene personale. In caso di una sola incontinenza (o dell’intestino o della vescica) compensabile con l’uso di assorbenti igienici, non sussiste lo stato di Non Autosufficienza di cui al presente punto.
Sono considerati familiari il coniuge (o convivente more uxorio) e i figli conviventi.
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- l’asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi;
- l’annegamento;
- l’assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico e le ernie;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati;
- gli infortuni derivanti da malore o incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti dall’uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, mezzi di locomozione subacquei;
- gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione del paracadutismo e degli sport aerei in genere;
- gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi;
- gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l’esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere.
La denuncia di un sinistro va fatta entro tre giorni (e comunque il più presto possibile) da quello in cui si è verificato l’infortunio. È necessario comunicare all’assicurazione gli estremi e la dinamica dell’infortunio: ora e data, luogo, occupazione a cui stava attendendo l’assicurato, la presenza di eventuali testimoni e l’eventuale intervento di Autorità.
In seguito, deve essere trasmessa all’assicurazione la relativa documentazione medica fino alla fase della guarigione. Nel caso in cui a conseguenza dell’infortunio fossero residuati postumi di invalidità permanente, è necessario produrre una relazione medico-legale che comprovi la percentuale di invalidità. Successivamente la Compagnia sottoporrà l’assicurato ad una visita medica da parte di suoi fiduciari, per convalidare l’entità del danno.
È deducibile il 19% del premio lordo fino ad un massimo di € 1.291,14
Sì, fatta eccezione per gli infortuni derivanti da situazioni espressamente escluse, come l’esercizio di sport pericolosi quali il paracadutismo.